Risposta
47) Tizio è alla guida della sua autovettura, e in manovra sale sul
marciapiede, in maniera talmente maldestra che sfonda la vetrina di un
negozio; la responsabilità di Tizio per i danni cagionati al negozio che
era di proprietà di Caio, appare subito evidente, perché molti testimoni
hanno visto quello che è accaduto. Tizio però, non vuole pagare la somma
per il ripristino della vetrina, e allora Caio si vede costretto a
citarlo in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice
sentiti testimoni e valutati i fatti, condanna Tizio a pagare € 3000 per
i danni che Caio ha subito, e condanna inoltre Tizio a pagare gli
interessi moratori chiesti da Caio, dal giorno del fatto, fino
all'effettivo pagamento nei confronti di Caio. Tizio però non è contento
della sentenza, e infatti ritiene di dover pagare questi € 3000, tra
l'altro già rivalutati dal giudice, ma non di dover pagare gli interessi
moratori, perché non ha mai ricevuto alcuna lettera di costituzione in
mora da parte di Caio, e quindi va dall'avvocato chiedendo se si può
proporre appello per riformare parzialmente la sentenza in relazione
agli interessi moratori; che cosa dirà l'avvocato a Tizio?
a) gli dirà che gli interessi moratori non sono dovuti, perché
effettivamente non c'è stata alcuna costituzione in mora di Caio nei
confronti di Tizio; gli interessi moratori, infatti, sono dovuti solo
dal momento in cui il debitore è stato realmente costituito in mora, ma
qui Caio non ha fatto alcun atto di costituzione in mora, e semmai
questi interessi, ammesso che siano dovuti, dovevano essere calcolati
dalla data della citazione fino all'effettivo pagamento, o alla sentenza
del giudice, mentre il giudice ha condannato Tizio pagare gli interessi
moratori dal giorno del fatto, cioè dal giorno in cui la vetrina è stata
sfondata. Quindi l'avvocato dirà che si potrà fare anche l'appello solo
per riformare parzialmente la sentenza; b) l'avvocato dirà a Tizio che non è possibile proporre appello nei confronti di questa sentenza; in effetti il debitore è costituito in mora automaticamente dal giorno del fatto illecito, quando appunto il debito derivi da fatto illecito; non è quindi necessaria alcuna costituzione formale in mora per ottenere gli interessi moratori, e quindi bene ha fatto il giudice, in seguito a specifica domanda di Caio, a condannare Tizio al pagamento di tutti gli interessi moratori che sono maturati dal giorno del fatto illecito;
c) l'avvocato dirà a Tizio è possibile proporre appello nei confronti
della sentenza pronunciata dal giudice; più precisamente l'avvocato dirà
che questi interessi di natura moratoria sono in realtà dovuti fino al
giorno del fatto illecito, perché in caso di debito che deriva da fatto
illecito, il debitore è automaticamente costituito in mora. Tuttavia
tali interessi, anche se sono stati chiesti da Caio, sono interessi di
natura risarcitoria, cioè soli interessi collegati al risarcimento del
danno che ha subito Caio; Orbene Caio ha chiesto questi interessi, ma
non li ha provati nel loro ammontare, facendo così intendere che in
realtà il ritardo del pagamento da parte di tizio non gli ha provocato
alcun danno. Di conseguenza la sentenza è impugnabile non tanto perché
Tizio non fosse in mora sin dal giorno del fatto illecito, ma perché
Caio ha chiesto interessi di natura moratoria senza però provare un
qualsiasi danno dovuto al ritardo nel pagamento;
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