Risposta
45) Tizio ha una fabbrica che si occupa della concia delle pelli, e in
genere queste fabbriche, queste concerie, sono poste nella prossimità
dei corsi d'acqua. Un giorno, però, per un mal funzionamento di una
valvola, prodotti chimici che servono per la concia delle pelli,
finiscono nel fiume vicino alla fabbrica, provocando una serie di danni
al fiume, e anche ai terreni attraversati dallo stesso fiume. I
proprietari dei terreni danneggiati dall'inquinamento, decidono di agire
tutti quanti nei confronti di Tizio, per ottenere il risarcimento del
danno. Tizio però si difende sostenendo che quanto accaduto era dovuto a
un fatale incidente, e che comunque ammesso che i prodotti chimici
abbiano inquinato fiume e danneggiato i terreni che si affacciano sullo
stesso, gli stessi proprietari dei terreni non sono stati in grado di
quantificare con precisione il danno ricevuto, e che quindi in mancanza
di prova del danno, nulla gli spetta. Chi ha ragione?
a) hanno ragione i proprietari di terreni, a parte il fatto che
il mal funzionamento di una valvola sarà stato determinato dalla cattiva
manutenzione della stessa, cosa che poi nel processo sarà accertata
attraverso una consulenza tecnica, non è affatto vero che se non si
riesce a provare un danno nel suo preciso ammontare questo non deve
essere risarcito; in effetti quello che conta è che il danno ci sia
stato, ed è fuori di dubbio che i prodotti chimici versati nel fiume non
solo hanno inquinato il fiume stesso, ma hanno prodotto dei danni ai
terreni che si affacciavano sul fiume, terreni destinati ad uso
agricolo. Ora non c'è dubbio che l'immissione di sostanze chimiche del
fiume abbia recato dei danni di natura ambientale ai terreni
circostanti, ed essendo danni che sicuramente vi sono stati, ma
difficili da provare nel loro preciso ammontare, si potrà chiedere che
il giudice li determini in via equitativa;-
b) un principio generale del processo che è ribadito anche nel codice
civile riguarda l'onere della prova; chi dice di aver subito un danno,
oltre a provare il fatto che ha provocato il danno, deve anche provare
il danno ricevuto e la sua entità precisa; in questo caso i proprietari
di terreni non sono stati in grado di quantificare il danno ricevuto;
ora non è possibile che il giudice possa liquidare un danno senza
conoscerne l'entità, e di conseguenza Tizio non dovrà risarcire i danni
ai proprietari di terreni; se invece i proprietari di terreni fossero
stati in grado di quantificare i danni subiti, e allora avrebbero avuto
diritto al risarcimento;
c) nel caso specifico è evidente la responsabilità di Tizio
dell'inquinamento del fiume e dei terreni attraversati da questo;
certamente, quindi, i proprietari di terreni avranno subito un danno da
inquinamento, ma proprio per la natura di questo danno, non sono stati
in grado di provarlo nel loro preciso ammontare, perché effettivamente è
difficile stabilire quanti raccolti, per esempio, saranno persi a causa
dell'inquinamento, oppure quali conseguenze sulla salute potrà aver
avuto l'inquinamento proveniente dalla fabbrica di Tizio; in questi
casi, però, la legge rendendosi conto della difficoltà della prova,
presume un danno che è calcolato secondo la metà di quanto richiesto dai
danneggiati; in altre parole il danno è calcolato in via equitativa, e
il danno equitativo va appunto calcolato in riferimento alla somma
massima richiesta dei danneggiati (sempre che sia verosimile) diminuita
della metà; è ovvio poi che se i danneggiati riescono esattamente a
provare l'ammontare del danno subito, il giudice condannerà il convenuto
esattamente al risarcimento di quella somma di danaro;
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