La responsabilità genitoriale
Nozione |
indica
l’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla
legge, che spettano e gravano su entrambi i genitori verso figli. In casi particolari la responsabilità è esercitata da un solo genitore. |
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La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal
d.lgs. 154\2013 che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice
civile. Da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e
dall’altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori.
Notiamo che la responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano
dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di
fuori del matrimonio.
La responsabilità genitoriale ha quindi sostituito la vecchia potestà dei genitori.
Attualmente, quindi, i reciproci diritti e doveri dei figli
e dei genitori sono disciplinati in due pari diverse del codice civile, e cioè
dall’art. 315 all’art. 337 octies, e dall’art. 143 al 148, che disciplinano in
generale i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, tra i quali spiccano
quelli verso i figli.
Non è quindi possibile parlare compiutamente dei diritti e doveri dei coniugi se
prima non si analizza la responsabilità genitoriale.
In primo luogo, essendo cessata ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, l’art. 315 dispone che:” Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” |
Cominciamo, allora, con i diritti e doveri del figlio, indicati dall’art. 315 bis; cominciamo dai doveri:
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In merito a quest’ultimo punto, l’art. 318 dispone che il
figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa
dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale
né la dimora da essi assegnatagli.
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono
richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Ben più sostanziosi sono i doveri dei genitori verso il figlio che ha diritto a:
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Se il figlio minore ha compiuto i dodici anni, o se ha
meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di discernimento, ha diritto di
essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Abbiamo visto che il figlio ha diritto di mantenere rapporti significativi con i
parenti, e quindi si può ritenere che anche i parenti abbiano lo stesso diritto
nei confronti del figlio della coppia, ma, in realtà, il codice si occupa
specificamente solo dei nonni (art. 317 bis), che hanno il diritto di mantenere
rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un diritto che comporta un
dovere a carico dei genitori. A tal proposito il secondo comma dell’art. 317 bis
dispone che quando l’ascendente, cioè uno dei nonni, è impedito nel suo diritto,
può rivolgersi al giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei
nell’esclusivo interesse del minore.
Veniamo ora alla responsabilità genitoriale vera e propria; questa, come detto, sostituisce la vecchia potestà dei genitori.
Il codice non definisce tale potere-dovere, per una precisa
scelta legislativa, poiché il concetto potrà evolvere in relazione
all’evoluzione sociale e giuridica della società. È esercitata di comune accordo
da entrambi i genitori; sempre di comune accordo i genitori stabiliscono la
residenza abituale del minore.
In merito alla durata della responsabilità, questa non cessa a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio; il suo esercizio, in questi casi è determinato dagli
articoli 337 bis e seguenti del codice, dei quali ci occuperemo in seguito.
Può darsi che uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della
responsabilità (art. 317) per lontananza, incapacità o altro impedimento. In tal
caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
Come abbiamo visto la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i genitori, ma questo accordo può anche venire meno.
In tal caso l’art. 316 al secondo comma, dispone che in
caso di contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma solo su questioni di
particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
In questi casi il giudice, sentiti i genitori e ascoltato il figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse
del figlio e dell'unità familiare.
Se però il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare
l'interesse del figlio.
Il figlio può poi anche nascere al di fuori del matrimonio. Fermo restando che non ci sono più differenze tra figli nati nel matrimonio e gli altri figli, resta da stabilire a chi spetti la responsabilità genitoriale.
Per il quarto comma dell’art. 316 il genitore che ha
riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il
riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale,
questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio. Dei casi di decadenza o cessazione della
responsabilità genitoriale ce ne occuperemo in seguito.
La responsabilità genitoriale si esprime, in concreto, attraverso una serie di
diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità, vediamo
di riassumerli.
1. Doveri di
mantenimento verso i figli;
2.Rappresentanza del minore e
amministrazione dei suoi beni;
3. Usufrutto legale sui beni del figlio;
4. Decadenza dalla responsabilità
genitoriale;
5. Ascolto del minore;
6.La responsabilità nella crisi della
coppia;
7. Assegnazione della casa
familiare;
8. Affidamento a un solo genitore.
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