Assegnazione della casa familiare
Uno dei provvedimenti più significativi sui figli, riguarda l’assegnazione della casa familiare. In merito a ciò l’art. 337 sexies dispone che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L’assegnatario, cioè quello dei genitori che si è visto assegnare la casa familiare, ne perderà il godimento quando non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o, infine, contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Consideriamo pure che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, anche in relazione all'eventuale titolo di proprietà.
Se vi sono figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
La mancata comunicazione sul cambiamento di residenza o domicilio obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il genitore (art. 337 sexies u.c.).
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