Usufrutto legale sui beni del figlio

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione, ma i proventi  ricavati dall’ esercizio dell’usufrutto sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figlio (art. 324).

Quando vi sia un solo genitore a esercitare in modo esclusivo la responsabilità, questi sarà anche il titolare esclusivo dell’usufrutto ( art. 327).

Tale diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori, e l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o del genitore titolare esclusivo dell’usufrutto, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Nonostante si tratti di un usufrutto che trova nella legge, e non nel contratto, la sua fonte, sui genitori gravano gli obblighi propri dell’usufruttuario (art. 325).

Nel caso poi che il genitore già sposato passi a nuove nozze, conserverà comunque l’usufrutto legale, che però acquista una disciplina particolare (art. 328), perché questo genitore ha l'obbligo di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

Non sono soggetti a usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

 

 Quando l’usufrutto cesserà i genitori o il genitore titolare non potrà più percepire i frutti che derivano dal bene che era oggetto del diritto, ma se il genitore ha continuato a godere dei beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda (art. 329 e più in generale art. 1148, cui deroga proprio la disciplina dell’art. 329).

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