Rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni

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Sappiamo che il minore è incapace di agire, ma non è privo di capacità giuridica, e quindi capitare che sia titolare di diritti su beni o sorga la necessità di essere rappresentato nel compimento di attività giuridiche.

Non ci vuole molto a capire che rappresentanti legali del minore e amministratori dei suoi beni ( se ne ha) sono congiuntamente i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o quello che in via esclusiva la esercita.

Il primo comma dell’art. 320, primo periodo, dispone, infatti, che i genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Ciò stabilito, è necessario puntualizzare in concreto questo potere-dovere dei genitori sulla rappresentanza e amministrazione dei beni del minore.

Cominciamo con i titolari del potere:

 

  • i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o quello dei genitori che l’esercita in via esclusiva.
  • solo gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da un solo genitore, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
  • in caso di disaccordo tra i genitori circa il compimento di un atto, o quando le decisioni dei genitori, prese di comune accordo, siano poi esercitate in maniera difforme, sarà possibile rivolgersi al tribunale secondo quanto dispone l’art. 316, cioè secondo le già viste regole previste in caso di contrasti nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

 

 Da questo elenco si evince, oltre all’esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza e amministrazione, la possibilità per gli atti di ordinaria amministrazione, dell’esercizio disgiunto di tali poteri.

La situazione, però, si complica quando gli atti da compiere sono ben più rilevanti, sono quindi atti di straordinaria amministrazione. In questi casi non solo non è possibile l’esercizio disgiunto, ma anche le decisioni prese di comune accordo tra i genitori dovranno rispettare ulteriori requisiti...

ed infatti i genitori possono:

  • alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;
  • accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni;
  • procedere allo scioglimento di comunioni;
  • contrarre mutui o locazioni ultranovennali;
  • compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione;
  • promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti,

solo in presenza di queste due condizioni:

  1. necessità o utilità evidente del figlio;
  2. dopo l’autorizzazione concessa dal giudice tutelare.

 Se si tratta di riscossione di capitali, la riscossione da parte dei genitori è possibile solo con l’autorizzazione del giudice tutelare che ne determina l’impiego.

 È possibile che il minore si trovi ad essere titolare di un’impresa commerciale, magari per averla ricevuta in eredità. In questi casi l’esercizio dell’impresa commerciale non può essere continuato se non con:

  1. parere del giudice tutelare;
  2.  successiva autorizzazione del tribunale.
    Il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza presentata dei genitori per la gestione dell’impresa.

Riepilogando quanto detto sino ad ora, abbiamo degli atti che i genitori possono compiere senza autorizzazione del giudice tutelare, in qualche caso anche da soli, e che sono in genere quelli di ordinaria amministrazione, atti dove è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, e sono quelli che possiamo considerare di straordinaria amministrazione, e atti dove è necessario il parere del giudice tutelare e l’autorizzazione del tribunale, e sono quelli relativi alla continuazione di un’impresa.
Se non sono seguite le regole che abbiamo visto, tutti questi atti sono annullabili su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del figlio o dei sui eredi o aventi causa ( art. 322).

Vi è però un’altra categoria di atti, vietati ai genitori che pure esercitano la responsabilità genitoriale, vediamo quali (art. 323):

I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale non possono:

  1. rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore, neppure se li acquistano all'asta pubblica;
  2. diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Se l’acquisti di cui al punto 1. sono comunque effettuati, possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

 Per quanto riguarda la legittimazione del figlio all’azione di annullamento, sia in questo caso che in quelli precedenti, è chiaro che questi potrà agire quando avrà acquistato la piena capacità di agire con il rispetto del termine di prescrizione quinquennale (art. 1442).

Questi, quindi, sono tutti gli atti che i genitori possono o non possono compiere, ma può anche accadere, che vi sia un conflitto di interessi tra figlio minore e genitori o che i genitori non vogliono o non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio.

In entrambe le ipotesi, sarà necessario nominare un curatore speciale (artt. 320 comma 6 e 321), vediamo nel dettaglio cosa accade.


 
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