Rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni
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Sappiamo che il minore è incapace di agire, ma non è privo di capacità giuridica, e quindi capitare che sia titolare di diritti su beni o sorga la necessità di essere rappresentato nel compimento di attività giuridiche.
Non ci vuole molto a capire che rappresentanti legali del minore e amministratori dei suoi beni ( se ne ha) sono congiuntamente i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o quello che in via esclusiva la esercita.
Il primo comma dell’art. 320, primo periodo, dispone,
infatti, che i genitori congiuntamente, o quello che esercita in via
esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri
, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni.
Ciò stabilito, è necessario puntualizzare in concreto questo potere-dovere dei
genitori sulla rappresentanza e amministrazione dei beni del minore.
Cominciamo con i titolari del potere:
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Da questo elenco si evince, oltre all’esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza e amministrazione, la possibilità per gli atti di ordinaria amministrazione, dell’esercizio disgiunto di tali poteri.
La situazione, però, si complica quando gli atti da compiere sono ben più rilevanti, sono quindi atti di straordinaria amministrazione. In questi casi non solo non è possibile l’esercizio disgiunto, ma anche le decisioni prese di comune accordo tra i genitori dovranno rispettare ulteriori requisiti...
ed infatti i genitori possono:
solo in presenza di queste due condizioni:
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Se si tratta di riscossione di capitali, la riscossione da parte dei genitori è possibile solo con l’autorizzazione del giudice tutelare che ne determina l’impiego.
È possibile che il minore si trovi ad essere titolare di un’impresa commerciale, magari per averla ricevuta in eredità. In questi casi l’esercizio dell’impresa commerciale non può essere continuato se non con:
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Riepilogando quanto detto sino ad ora, abbiamo degli atti
che i genitori possono compiere senza autorizzazione del giudice tutelare, in
qualche caso anche da soli, e che sono in genere
quelli di ordinaria amministrazione, atti dove è necessaria l’autorizzazione
del giudice tutelare, e sono quelli che possiamo considerare di straordinaria
amministrazione, e atti dove è necessario il
parere del giudice tutelare e l’autorizzazione del tribunale, e sono quelli
relativi alla continuazione di un’impresa.
Se non sono seguite le regole che abbiamo visto, tutti questi atti sono
annullabili su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del
figlio o dei sui eredi o aventi causa ( art. 322).
Vi è però un’altra categoria di atti, vietati ai genitori
che pure esercitano la responsabilità genitoriale, vediamo quali (art. 323):
I genitori che esercitano la responsabilità genitoriale non possono:
Se l’acquisti di cui al punto 1. sono comunque effettuati, possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa. |
Per quanto riguarda la legittimazione del figlio all’azione di annullamento, sia in questo caso che in quelli precedenti, è chiaro che questi potrà agire quando avrà acquistato la piena capacità di agire con il rispetto del termine di prescrizione quinquennale (art. 1442).
Questi, quindi, sono tutti gli atti che i genitori possono o non possono compiere, ma può anche accadere, che vi sia un conflitto di interessi tra figlio minore e genitori o che i genitori non vogliono o non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio.
In entrambe le ipotesi, sarà necessario nominare un curatore speciale (artt. 320 comma 6 e 321), vediamo nel dettaglio cosa accade.
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