Giurisprudenza.
L’art. 320 dà ai genitori la
rappresentanza e amministrazione dei beni del minore, ma prevede anche
il caso di conflitto d’interessi.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
05-04-2018, n. 8438
In conflitto d'interessi tra padre e
figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste
soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi
in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del
rappresentante, rispetto all'atto da compiere, mal si concili con quello
del rappresentato, cosicché il conflitto in questione non si configura
quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al
compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di
entrambi, per cui i due interessi secondo l'apprezzamento del giudice
del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente tra
loro concorrenti e compatibili.
FONTI Massima redazionale, De
Agostini giuridica 2018
Cass. civ. Sez. VI - 1, 08-06-2016, n.
11782
La nomina di un curatore speciale è
necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista
ancora al momento dell'apertura del procedimento, ovvero, come si
diceva, nel caso in cui sussista d'interessi, anche solo potenziale, tra
il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile
in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse
personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello
vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest'ultimo sia
stato nominato un tutore il conflitto dev'essere specificamente dedotto
e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali
il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione
autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione
alla valutazione degli interessi del minore.
FONTI Massima redazionale, De Agostini
giuridica 2016
Cass. civ. Sez. III, 28-03-2017, n. 7889 (rv. 643702-01)
Il curatore speciale che venga
nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c. , in una situazione di
conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria
potestà, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del
genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che
sorgono in relazione all'atto (nella specie, una donazione) per cui sia
stata disposta la nomina. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2014)
FONTI CED Cassazione, 2017
Mentre il processo va avanti il minore diventa maggiorenne; bisogna
farlo intervenire nel giudizio in cassazione? Sì.
Cass. civ. Sez. Unite, 23-09-2013, n.
21670 (rv. 627449)
Il ricorso per cassazione proposto dai
genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già
divenuto maggiorenne, impone l'integrazione del contraddittorio nei
confronti di quest'ultimo, in quanto litisconsorte necessario, essendo
già stato parte del giudizio nei precedenti gradi di merito in relazione
ai riflessi patrimoniali e non patrimoniali della domanda a lui
riferibili, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei
medesimi genitori, e risultando l'impugnazione così proposta inidonea a
determinare la presenza del figlio nella fase di legittimità. Tuttavia,
allorché la parte ormai maggiorenne sia comunque intervenuta nel
giudizio davanti alla Corte, aderendo alle censure proposte dai genitori
nel ricorso, senza però notificare alle altri parti tale atto
d'intervento, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in
forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi
anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato, e
l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto
ininfluente sull'esito del procedimento. (Rigetta, App. Salerno,
15/02/2010)
FONTI CED Cassazione, 2013 |
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