Giurisprudenza.

 


L’art. 320 dà ai genitori la rappresentanza e amministrazione dei beni del minore, ma prevede anche il caso di conflitto d’interessi.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05-04-2018, n. 8438

In conflitto d'interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato, cosicché il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente tra loro concorrenti e compatibili.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini giuridica 2018 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1, 08-06-2016, n. 11782

La nomina di un curatore speciale è necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell'apertura del procedimento, ovvero, come si diceva, nel caso in cui sussista d'interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest'ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev'essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore.

FONTI Massima redazionale, De Agostini giuridica 2016

 

 

Cass. civ. Sez. III, 28-03-2017, n. 7889 (rv. 643702-01)

Il curatore speciale che venga nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c. , in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria potestà, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all'atto (nella specie, una donazione) per cui sia stata disposta la nomina. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2014)

FONTI  CED Cassazione, 2017 

 

Mentre il processo va avanti il minore diventa maggiorenne; bisogna farlo intervenire nel giudizio in cassazione? Sì.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 23-09-2013, n. 21670 (rv. 627449)

Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto litisconsorte necessario, essendo già stato parte del giudizio nei precedenti gradi di merito in relazione ai riflessi patrimoniali e non patrimoniali della domanda a lui riferibili, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei medesimi genitori, e risultando l'impugnazione così proposta inidonea a determinare la presenza del figlio nella fase di legittimità. Tuttavia, allorché la parte ormai maggiorenne sia comunque intervenuta nel giudizio davanti alla Corte, aderendo alle censure proposte dai genitori nel ricorso, senza però notificare alle altri parti tale atto d'intervento, la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento. (Rigetta, App. Salerno, 15/02/2010)

FONTI CED Cassazione, 2013

Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete