Doveri di mantenimento verso i figli

Abbiamo visto i diritti del figlio nei confronti dei genitori tra cui spicca il diritto di mantenimento (art. 315; art. 316 bis ) che insieme agli altri diritti, oltre ad avere una rilevanza morale, ne ha anche una economica.

Tali doveri gravano su entrambi i genitori, ed è necessario stabilirne in che misura.

Secondo il primo comma dell’art. 316 bis i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Quindi chi più ha, più contribuisce, ma può anche capitare che i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento.

In tal caso subentrano gli altri ascendenti, cioè i nonni e, se esistenti, i bisnonni, che, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Si tratta quindi, sia per i genitori, sia per gli altri ascendenti di un vero obbligo giuridico e non solo morale, tanto che in caso d’inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentito l'inadempiente e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto del presidente del tribunale è titolo esecutivo ( art. 474 c.p.c.), ed è quindi titolo per azionare un processo esecutivo.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammessa opposizione entro venti giorni dalla sua notifica, e l’opposizione si propone nelle forme del decreto ingiuntivo ( artt. 633 e ss. c.p.c.). Si ha quindi una curiosa commistione tra provvedimenti di volontaria giurisdizione ( il decreto del presidente del tribunale) e il rito sommario non cautelare del decreto ingiuntivo. Anche se l’opposizione non è proposta ( o è proposta fuori termine) è comunque possibile chiedere la revoca o la modificazione del provvedimento del presidente del tribunale, ma con le forme del processo ordinario ( di cognizione).

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