Ascolto del minore

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Come abbiamo visto, e come vedremo ancora, molti provvedimenti presi dal giudice coinvolgono minori, e quindi si pone la necessità di sentirli prima della loro adozione. L’art. 336 bis, che disciplina in generale tale ipotesi, dispone che il minore debba essere sentito per i provvedimenti che lo riguardano quando:

·         abbia compiuto i dodici anni, oppure

·         nel caso in cui non abbia ancora dodici anni, sia capace di discernimento.

 D’altro canto se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Di questo adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il comportamento del minore, oppure è effettuata registrazione audio video.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se sono stati autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
L’autorizzazione ad assistere all’ascolto del minore non è necessaria quando la salvaguardia del minore è garantita da opportuni mezzi tecnici, come ad es. l’uso di un vetro specchio con impianto citofonico, tipo quelli che si vedono nei film polizieschi (art. 38 bis disp. att. c.c.).

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