La posizione del terzo debitore
Nella maggior parte dei casi l'ipoteca è costituita su un bene di proprietà
del debitore, ma può anche accadere che il vincolo sia costituito sui beni di un
terzo a garanzia dell'obbligazione assunta dal debitore.
Questa situazione può verificarsi in due casi:
- un terzo ha acquistato il bene ipotecato (artt.
2858 e ss.) ;
- un terzo ha deciso di costituire ipoteca su un suo bene a garanzia di un
debito altrui (terzo datore di ipoteca, artt. 2868
e ss.) .
Già sappiamo che il creditore è comunque tutelato di fronte alle alienazioni
del bene garantito (per il diritto di seguito connesso all'ipoteca) e, quindi,
non dovremo preoccuparci della sua posizione; particolari sono, invece, le
posizioni dei terzi che si sono , in pratica, assunti l'ipoteca ed è di loro che
ci occuperemo in questo paragrafo.
Cominciamo con il terzo acquirente del bene ipotecato.
posizione del terzo acquirente del bene ipotecato |
il terzo acquirente del bene ipotecato non diviene
debitore in seguito all'acquisto, ma se non intende pagare egli stesso i
creditori, può sottrarre il bene all'esecuzione liberandolo dall'ipoteca
(artt. 2889 e ss.) oppure può rilasciare l'immobile per l'esecuzione
mediante una dichiarazione rilasciata alla cancelleria del tribunale
(art. 2861 c.c.) |
il terzo acquirente assume sostanzialmente la stessa
posizione del debitore sia nel processo esecutivo (artt. 602 e ss.
c.p.c.) sia in merito alle eccezioni opponibili al creditore (art.
2859 c.c.) |
fino a che non sia avvenuta la vendita del bene
ipotecato il terzo acquirente può sempre recuperarlo pagando i creditori
e tutte le spese di giudizio; se dopo la vendita è rimasto un residuo
del prezzo, questo spetta al terzo acquirente (art. 2863 c.c.) |
il terzo che ha pagato i creditori, che ha
rilasciato l'immobile o sopportato l'espropriazione ha diritto di essere
rimborsato dal suo autore, sia esso venditore o donante; il terzo
ha diritto a sostituirsi al creditore soddisfatto nelle ipoteche da lui
costituite su altri beni del debitore (art. 2866 c.c.) |
|
In sostanza, la posizione del terzo acquirente non differisce molto
da quella del debitore che abbia costituito ipoteca sui propri beni;
viene
chiedersi, piuttosto, come mai un terzo decida di acquistare un bene ipotecato
con la possibilità di vedersi esposto ad esecuzione immobiliare;
la risposta la
troviamo nel fatto che il terzo in questi casi avrà sborsato un prezzo esiguo
per l'acquisto del bene pensando, poi, di accollarsi il debito garantito da
ipoteca.
Non è infatti pensabile che il terzo non sapesse dell'esistenza
dell'ipoteca perché questa deve essere iscritta nei registri immobiliari.
Il
terzo acquirente, quindi, non potrà sottrarsi all'esecuzione adducendo di non
essere a conoscenza dell'ipoteca poiché con l'iscrizione si adempie anche ad un
onere di pubblicità, necessario per evitare inconvenienti ai
terzi che intendano costituire diritti sul bene ipotecato o acquistarlo.
Consideriamo ora la posizione del
terzo che ha deciso
di costituire ipoteca su un suo bene a garanzia di un debito altrui (terzo
datore di ipoteca) .
posizione del terzo
datore di ipoteca |
il terzo datore di ipoteca non può opporre al creditore
il beneficio della preventiva escussione del debitore a meno che non
l'abbia concordata con lui |
il terzo datore di ipoteca non può giovarsi della
facoltà di rilascio e della facoltà di purgazione dell'ipoteca prevista
a favore del terzo acquirente, ma analogamente a quest'ultimo, nel caso
in cui abbia pagato o sofferto l'espropriazione, ha diritto di regresso
contro il debitore oltre al diritto di subingresso nelle ipoteche
costituite dal creditore soddisfatto su altri beni del debitore (art.
2871 c.c.) |
terzo datore di ipoteca può opporre al creditore tutte
le eccezioni che poteva opporre il debitore a norma dell'articolo 2859
del codice civile |
|