Articolo 2863. Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono
dell'esecuzione.
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare
l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro
accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti,
vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue
per rinunzia o per inattività delle parti.
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