Articolo 2866. Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri
terzi acquirenti.
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato
l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennitą verso
il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore
del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi
sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i
quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla
trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare
eseguire la relativa annotazione in conformitą dell'articolo 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di
surrogazione stabilito dall'articolo 2856 a favore dei creditori che
hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo
acquirente.
|