Articolo 2861. Termini ed esecuzione del rilascio.
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla
cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La
dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data
del pignoramento.
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione, deve,
a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione
dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque
giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il
tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto
del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla
consegna all'amministratore.
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