Articolo 2858. Facoltà del terzo acquirente.
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo
titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non
preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella
sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue
contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura
civile.
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