Articolo 2859. Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.
Se la domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore è
posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente,
questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al
creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e
quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini
stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
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