Garanzie dell'obbligazione
Secondo l'articolo 2740 del codice civile il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ciò vuol dire che il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica
dell'obbligazione e, in caso d'inadempimento, il debitore (o meglio il suo
patrimonio) si troverebbe assoggettato all'azione esecutiva del creditore.
In
molti casi, però, quest'azione esecutiva può rivelarsi insufficiente al
soddisfacimento delle ragioni del creditore, sia perché il patrimonio del
debitore potrebbe risultare troppo esiguo, sia perché altri creditori potrebbero
concorrere sullo stesso patrimonio; in quest'ultimo caso il creditore che agisce
dovrebbe dividere il patrimonio del debitore con gli altri creditori (art.
2741 c.c.) e
nel caso in cui si rivelasse insufficiente, dovrebbe accontentarsi solo di una
porzione di quanto gli spetta.
Per evitare, quindi, questi ed altri problemi, il creditore può garantirsi
l'adempimento dell'obbligazione facendo sorgere una serie di garanzie sul
patrimonio del debitore, garanzie non generiche, ma specifiche.
Potrebbe, ad esempio, accendere ipoteca su un bene del debitore; in questo caso
il bene oggetto di ipoteca costituisce la garanzia principale dell'adempimento
dell'obbligazione, garanzia che si aggiunge a quella generica prevista
dall'articolo 2740.
stabilisce infatti l'articolo 2741 del codice civile che i creditori
hanno uguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore salvo,
però, le cause legittime di prelazione. Lo stesso articolo 2741 specifica
che cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno, le ipoteche. |
In pratica, e riportando l'esempio già fatto, se il debitore risulta
inadempiente, il creditore potrà far vendere il bene oggetto di ipoteca, e sulla
somma ricavata potrà recuperare quanto gli è dovuto. In questo caso il creditore
ipotecario non dovrà preoccuparsi della concorrenza degli altri creditori in
quanto in base all'articolo 2741, dovrà essere soddisfatto prima degli altri sul
bene ipotecato.
Occupiamoci quindi delle cause legittime di prelazione cliccando sui
collegamenti posti qui sotto specificando, però, che quando si costituiscono
queste speciali garanzie, non è possibile accordarsi con il debitore stabilendo
che, in mancanza di pagamento del credito, la proprietà della cosa ipotecata o
data in pegno passi in proprietà del creditore. L'articolo
2744 c.c. vieta
espressamente tale accordo detto " patto commissorio ", patto che è nullo anche
se stipulato successivamente alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
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privilegi;
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pegno;
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ipoteca;
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fideiussione;
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mandato di credito;
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anticresi.