Ipoteca |
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Come abbiamo già visto l'ipoteca fa parte delle cause legittime di prelazione e attribuisce una preferenza al creditore che ne è beneficiario;
Essendo una causa legittima di prelazione, forse la principale tra quelle previste dalla legge, garantisce una serie di vantaggi al creditore ipotecario, vantaggi di cui abbiamo già accennato in generale, ma che è bene riassumere nella sottostante tabella.
prelazione | il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori chirografari nell'esecuzione sul bene oggetto dell'ipoteca |
diritto di seguito | il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o di proprietà di un terzo |
diritto reale | l'ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di garanzia; questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto, non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri soggetti |
Il rafforzamento della posizione del creditore è, con l'ipoteca, molto accentuato proprio per le caratteristiche di questo diritto; il codice civile detta una minuziosa disciplina sull'ipoteca, disciplina che cercheremo, per quanto possibile, di rendere nella maniera più completa e schematica possibile.
Cominciamo con l'analizzare le caratteristiche fondamentali del diritto di ipoteca; ci occuperemo, poi, del suo oggetto, delle fonti e della regolamentazione giuridica.
specialità indivisibilità e determinatezza dell'ipoteca |
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Abbiamo visto in generale le caratteristiche che rendono l'ipoteca particolarmente vantaggiosa per il creditore, occupiamoci adesso dei beni che possono essere oggetto (capaci, come dice l'articolo 2810) di ipoteca;
oggetto dell'ipoteca |
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Oggetto di ipoteca sono essenzialmente beni immobili, e questo è
l'elemento fondamentale che la distingue dal pegno che ha ad oggetto beni
mobili;
nella tabella, però, abbiamo parlato anche di beni mobili, e, per la precisione, di beni mobili registrati.
Questi ultimi si differenziano dai normali beni mobili in quanto le loro vicende
sono riportate in pubblici registri; pensiamo, ad esempio, alle automobili che
costituiscono il tipico esempio di beni mobili registrati, ma possiamo
aggiungere anche le navi, gli aeromobili e così via.
È certo, però, che
l'ipoteca riguarda principalmente beni immobili e la maggior parte delle
sue norme sono funzionali alla caratteristiche di tali beni; di conseguenza non tutte
le norme relative all'ipoteca saranno applicabili ai beni mobili registrati, ma
solo quelle che risultano compatibili con la natura dei beni mobili.
Vediamo ora quali sono le fonti dell'ipoteca.
fonti dell'ipoteca |
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In merito al modo di costituzione dell'ipoteca è bene subito chiarire che l'ipoteca non si costituisce automaticamente nemmeno nei casi in cui sia legale; è pur sempre necessario, infatti, che vi sia un'attività di iscrizione dell'ipoteca nei registri del conservatore immobiliare.
A questo punto, però, viene da chiedersi che valore possano avere le fonti di
ipoteca se questa si costituisce solo con l'iscrizione nei registri immobiliari.
Rispondiamo che le fonti dell'ipoteca fanno nascere un diritto all'ipoteca,
e sono
la condizione indispensabile affinché possa sorgere validamente l'ipoteca.
Si
ritiene che questo diritto sia imprescrittibile, mentre gli effetti dell'ipoteca
cessano dopo venti anni dalla data d'iscrizione.
Di vera e propria prescrizione dobbiamo parlare, invece, nell'ipotesi dell'art.
2880 c.c.
In questo caso il diritto di ipoteca (inteso questa volta sia come
diritto all'ipoteca sia come ipoteca) si prescrive sui beni acquistati da terzi
dopo venti anni dalla trascrizione del loro titolo di acquisto.
Nell'ipoteca legale l'iscrizione avverrà d'ufficio da parte del conservatore
dei registri immobiliari; nell'ipotesi, invece, di ipoteca giudiziale non sarà
il conservatore dei registri immobiliari a dover iscrivere d'ufficio l'ipoteca, ma sarà il creditore a dover presentare
la sentenza al conservatore chiedendo l'iscrizione dell'ipoteca. La sentenza,
quindi, è il titolo per iscrivere ipoteca, ma non produce di per sé stessa
ipoteca.
Abbiamo parlato di iscrizione dell'ipoteca di registri della conservatoria
immobiliare. Ciò ci fa capire che l'atto dell'iscrizione è particolarmente
importante ai fini dell'ipoteca, anzi fondamentale.
Dobbiamo pensare, infatti,
che per i beni immobili è prevista una speciale forma di pubblicità attraverso
appositi registri tenuti da un conservatore.
In questi registri sono annotate
tutte le vicende relative a detti beni, e, in particolar modo, gli atti
attraverso i quali si alienano o si iscrivono le ipoteche.
Ora ci interessano gli atti d'iscrizione di ipoteca. Quando s'intende
dare vita ad un'ipoteca, infatti, è necessario iscriverla presso i registri
immobiliari: questa iscrizione è un elemento costitutivo dell'ipoteca poiché per il secondo comma dell'articolo
2808 del codice
civile:
l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari |
È bene porre l'attenzione su una questione che non è soltanto terminologica.
Consideriamo, infatti, che l'ipoteca " si iscrive " ma non " si trascrive ".
Con l'iscrizione si costituisce il diritto di ipoteca, mentre con la
trascrizione si rendono pubbliche le altre vicende relative al bene immobile.
In
caso di compravendita del bene, ad esempio, sarà utile trascrivere
il relativo contratto, ma la trascrizione non avrà efficacia costitutiva della
vendita (che si sarà attuata alla stipulazione del contratto) ma servirà, tra
l'altro, a rendere opponibile l'atto di alienazione ad
eventuali altri aventi causa dello stesso venditore.
L'iscrizione è quindi
elemento necessario per la costituzione di ipoteca, ma non sufficiente perché
una valida ipoteca può essere costituita solo se è anche valido il titolo su cui
si fonda.
Occupiamoci, ora, degli altri aspetti relativi all'ipoteca cliccando sui collegamenti posti qui sotto.
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