Articolo 2810. Oggetto dell'ipoteca.
Sono capaci di ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l'usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo
enfiteutico;
Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo
determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le
navi, gli aereomobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li
riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a
norma della legge speciale.
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