Articolo 2808. Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del
suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca puņ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca č legale, giudiziale o volontaria
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