Articolo 2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per
prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti
anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le
cause di sospensione e d'interruzione.
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