Pegno |
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Video, pegno |
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Come si vede dalla dalla nozione il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore; in caso di inadempimento il creditore potrà far vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni.
Il contratto di pegno non si perfeziona, quindi, senza il possesso del bene conseguito dal creditore; il contratto di pegno è quindi contratto reale proprio perché si perfeziona con la consegna del bene oggetto della garanzia.
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili.
Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha ad oggetto:
oggetto del pegno |
1. beni mobili
2.universalità di mobili 3. crediti 4. diritti aventi per oggetto beni mobili |
Come abbiamo già accennato, il pegno non si costituisce senza la trasmissione
del possesso del bene al creditore;
lo spossessamento del bene ha la funzione
di:
1. evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è "nelle mani" del creditore |
2. garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede |
Sul punto 2. dobbiamo precisare che con il pegno il debitore non perde la
proprietà del bene; di conseguenza potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non
avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è in suo possesso (e
quindi il terzo acquirente non potrà invocare la regola dell'art. 1153 c.c.) sia
perché, per il diritto di seguito, il creditore potrà far vendere il bene anche se
è passato in proprietà di un terzo.
Ma c'è di più.
Non solo il creditore è garantito dalla alienazione del bene, ma l'acquisto del
possesso da parte sua in buona fede, lo mette anche a riparo da altri diritti sul
bene contrastanti con il pegno, e ciò sempre per la regola dell'art.
1153 c.c. che possiamo esemplificare nella massima secondo cui
il possesso (in buona fede) vale titolo |
Il pegno, per l'articolo 2784, questo ha ad oggetto beni mobili, crediti o altri diritti; questa differenza non è senza conseguenze in merito alla disciplina del pegno; incominciamo, con le norme comuni applicabili al pegno di beni mobili e crediti;
regole comuni |
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Veniamo, ora, alle differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti
beni mobili |
crediti |
costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad un terzo designato dalla parti | costituzione se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili, si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore |
prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58 centesimi | prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta e la sua costituzione non è stata notificata la debitore del credito o da lui accettata |
vendita può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il debitore abbia ricevuto intimazione per il pagamento del debito (art. 2797 c.c.) | vendita solo se il credito ha ad oggetto cose diverse dal denaro il creditore pignoratizio può procedere alla vendita; se ha ad oggetto denaro il creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno salve le eccezioni che può opporre il debitore del credito dato in pegno ex art. 2805 c.c. |
In merito al pegno su diritti diversi dai crediti l'articolo 2806 c.c. dispone che questo si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento degli stessi crediti, ma se eccede la somma di 2 euro e 58 centesimi la prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta.
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