Articolo 2797. Forme della vendita.
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli
accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.
L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia
costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione,
o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al
pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a
prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il
debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza
del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma
dell'articolo 166 (1) del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la
vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a
pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire
forme diverse.
(1)Ora 163 bis, (90 giorni)
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