Articolo 2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in
pegno.
Il debitore del credito dato in pegno puņ opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio
creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione
del pegno, non puņ opporre al creditore pignoratizio la
compensazione verificatasi anteriormente.
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