Articolo 2792. Divieto di uso e disposizione della cosa.
Il creditore non puņ, senza il consenso del costituente, usare
della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di
essa. Egli non puņ darla in pegno o concederne ad altri il
godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli
interessi e poi al capitale.
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