Articolo 2786. Costituzione.
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o
del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati ad un terzo
designato dalle parti o possono essere posti in custodia di
entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di
disporne senza la cooperazione del creditore.
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