Mandato di credito

nozione
(art. 1958 c.c.)

è un  contratto in cui una parte dà incarico all'atra di far credito ad un terzo. Accettato l'incarico l'altra parte non può poi rinunciarvi, ma se il terzo risulterà inadempiente, la parte che ha conferito l'incarico risponderà dell'obbligazione come  fideiussore di un debito futuro
 
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Nel mandato di credito abbiamo, quindi, tre soggetti:

  1. la persona che conferisce l'incarico (di solito attraverso una lettera di credito o credenziale) detto promissario;
  2. la persona che accetta l'incarico  detto promittente che farà credito al terzo;
  3. il terzo, futuro debitore del promittente.

Come si vede con il mandato di credito il promissario garantisce il pagamento del debito costituendosi come fideiussore per debito futuro, ed è  per questo motivo che attraverso il mandato di credito abbiamo la costituzione di una garanzia di tipo personale.

Il mandato di credito si costituisce per contratto, ma incerta è la sua natura giuridica poiché vi ritroviamo gli elementi del mandato e della fideiussione ; in ogni caso si esclude che al contratto partecipino tutti e tre i soggetti coinvolti essendo il terzo comunque estraneo alla stipulazione, come pure si esclude trattarsi di contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.).

Se dopo l'assunzione dell'incarico peggiorano le condizioni patrimoniali del promissario o del terzo, tanto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il promittente può anche non eseguire l'incarico e, quindi, non fare più credito al terzo.
È bene precisare, però, che se le notevoli difficoltà economiche riguardano solo il terzo, in base all'art. 1956 (espressamente richiamato dall'art. 1959 c.c.), il promissario è liberato dalla garanzia, e il contratto si estingue, se il promittente faccia comunque credito al terzo senza  autorizzazione dello stesso promissario.

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