Articolo 1959. Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali
di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito,
colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad
eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.
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