Articolo 1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura.
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di
questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il
soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione.
|