Articolo 1411. Contratto a favore di terzi.
È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo
stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia
dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne
profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante,
salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla
natura del contratto.
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