Fideiussione
nozione |
sorge di regola da un
contratto
attraverso cui un terzo si obbliga
personalmente con il creditore |
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Come si vede dalla nozione, con il contratto di fideiussione un terzo
aggiunge la sua responsabilità a quella del debitore garantendo l'adempimento
della obbligazione; in tal modo la posizione del creditore si rafforza perché
avrà, in pratica, due debitori al posto di uno.
Da questo punto di vista la fideiussione è molto simile all'accollo, ma se ne
differenzia per la diversa struttura, perché nell'accollo l'accordo intercorre
tra debitore e terzo che si accolla il debito, mentre nella fideiussione si ha accordo tra terzo
che intende garantire il credito e
creditore.
Anche dal punto di vista funzionale la fideiussione si differenzia dall'accollo; in questo caso accade che la garanzia è di regola costituita contemporaneamente al debito proprio per spingere il creditore a far nascere un rapporto obbligatorio con il debitore, mentre l'accollo di solito si costituisce dopo la nascita dell'obbligazione.
Vediamo ora nella sottostante tabella la struttura della fideiussione.
natura giuridica |
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Abbiamo detto che la fideiussione fa nascere una obbligazione accessoria rispetto alla principale; questa caratteristica si riflette in modo determinante sulla sua disciplina che analizziamo nella sottostante tabella
disciplina |
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Particolari sono le ipotesi di estinzione della garanzia; accanto, infatti, a
quella tipica consistente nella estinzione dell'obbligazione principale, vi sono
le ipotesi previste dagli artt. 1955 e ss.
Nell'articolo 1955, ad esempio, si prevede l'estinzione della fideiussione
quando il creditore con il suo comportamento impedisce la surrogazione del
fideiussore nei diritti di prelazione che lo stesso creditore vantava nei
confronti del debitore.
Accenniamo, infine, alle fideiussioni omnibus nella sottostante tabella;
fideiussioni omnibus |
si tratta di una garanzia che un terzo si assume nei confronti di una banca con la quale si impegna a garantire tutte le obbligazioni anche future che il debitore assumerà nei confronti dell'istituto di credito |
La figura della fideiussione omnibus ha sollevato molte discussioni in
dottrina e giurisprudenza circa la sua validità a causa della indeterminatezza
dell' impegno assunto dal garante; la legge 154\92, però, modificando l'art.
1938 c.c. e l'art.
1956 c.c. ha indirettamente sancito la validità di questo tipo di obbligazione, a condizione
che per le obbligazioni future sia previsto l'importo massimo garantito.
Di conseguenza, essendo ora ammissibili fideiussioni per debiti non ancora
sorti, è venuto meno quel requisito della inderminatezza che poteva rendere
nulle le fideiussioni omnibus; è anche vero, che tali garanzie sono valide solo
se è previsto l'importo massimo garantito, e ciò a tutela del
garante-fideiussore;
resta da vedere, però, se questo importo massimo garantito sia in realtà di tale
entità da risultare nei fatti non obbiettivamente raggiungibile dal fideiussore
nel momento in cui ha assunto la garanzia.
Se la legge ha preteso un importo massimo garantito, evidentemente è stato per
porre un limite alla validità di dette garanzie per debiti futuri, e
stabilire un limite massimo garantito altissimo, significa nei fatti porre nel
nulla la limitazione legislativa. Di conseguenza anche in questo caso si
potrebbe ritenere nulla la fideiussione per violazione dell'art. 1938, come se
il limite non fosse stato posto.
Diversa dalla fideiussione vista sino a ora, è il contratto autonomo di garanzia il c.d. Garantievertrag.
Questa fideiussione atipica è definita dalla cassazione (Cass. civ. Sez.
I, 31-07-2015, n. 16213) in questo modo:
Il
contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla
fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in
deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del
debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le
eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla
proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo. FONTI, Claudio Mellone, Manuale di diritto privato commentato con la giurisprudenza 2016; CED Cassazione, |
Secondo la cassazione l’exceptio doli nel contratto autonomo di garanzia, deve essere sollevata dal garante in relazione a una condotta abusiva del creditore nei suoi confronti e non rispetto al debitore principale, principio affermato nella successiva sentenza.
Cass. civ. Sez. I, 31-07-2015, n. 16213 L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. FONTI, Claudio Mellone, Manuale di diritto privato commentato con la giurisprudenza 2016. CED Cassazione, |
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