Articolo 1953. Rilievo del fideiussore.
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il
debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza,
presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento
delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione
entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del
termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non
ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi
estinguere prima di un tempo determinato.
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