Articolo 1944. Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore č obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito.
Le parti perņ possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a
pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso,
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi
del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore č tenuto ad anticipare le
spese necessarie.
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