Articolo 1947. Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore
che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere
che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha
fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per
tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde
delle insolvenze sopravvenute.
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