Articolo 1941. Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né
può essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno
onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più
onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
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