Privilegi

 

 

Video, i privilegi

nozione
(art. 2745 c.c.)

il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazione della particolare natura del credito



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Abbiamo già visto che tutti i creditori devono essere soddisfatti in eguale misura dal patrimonio del debitore inadempiente.

In certi casi, però, vi sono dei crediti di rilevanza maggiore rispetto ad altri, rilevanza non economica, ma sociale o giuridica.
Quando accade ciò il legislatore ha deciso che questi creditori debbano essere favoriti rispetto gli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore.

Da questa speciale considerazione nascono, appunto, i privilegi che sono caratteristiche particolari del credito accordate esclusivamente dalla legge in relazione alla particolare causa dello stesso.
Si tratta di situazioni eccezionali che trovano fondamento nella legge e che, di solito, sorgono in maniera automatica senza che vi sia una specifica convenzione fra le parti. In certi casi, però, le parti possono far nascere convenzionalmente un privilegio; ciò non vuol dire che possano esistere privilegi di natura convenzionale, ma significa semplicemente che un privilegio previsto dalla legge può essere subordinato alla convenzione delle parti.

Normalmente il privilegio non risulta dal credito; ciò vuol dire che non sono previste particolari forme di pubblicità come invece accade per l'ipoteca, in certi casi, tuttavia, la legge prevede particolari forme di pubblicità per render nota l'esistenza del privilegio.

Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati; ricordiamo i crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi diretti allo Stato. Come si vede tali crediti non differiscono dagli altri se non per la loro natura, per la loro causa come dice l'articolo 2745.

Riassumiamo quanto abbiamo detto sinora nella sottostante tabella:

natura del privilegio

è una causa legittima di prelazione che trova la sua fonte esclusiva nella legge
non differisce dagli altri crediti se non per la sua causa
non è possibile che vi sia applicazione analogica delle norme sui privilegi
il privilegio è, di regola, occulto nel senso che non sono previste speciali forme di pubblicità
come tutte le cause legittime di prelazione il creditore privilegiato deve essere preferito agli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore

Occupiamoci schematicamente delle altre caratteristiche fondamentali dei privilegi; in primo luogo distinguiamo tra:

privilegi mobiliari

il privilegio ha ad oggetto beni mobili. In caso di vendita dei beni del debitore il privilegio mobiliare potrà essere azionato solo su suoi beni mobili

privilegi immobiliari

il privilegio a oggetto beni immobili. In caso di vendita dei beni del debitore il privilegio immobiliare potrà essere azionato solo su beni immobili

In merito all'estensione del privilegio distinguiamo tra:

privilegi generali

si estende su tutti i beni mobili del debitore

privilegi speciali

si estende sono su particolari beni mobili o immobili

Qualche parola deve essere spesa in merito alla natura del privilegio speciale; quest'ultimo è riconosciuto a causa di un determinato rapporto che esiste tra il credito e il bene oggetto del privilegio;
pensiamo all'ipotesi prevista dall'articolo 2756 del codice civile: se sono stati erogati dei crediti per spese o miglioramento di alcuni beni mobili, questi crediti sono garantiti da privilegio mobiliare speciale sui beni che sono stati oggetto delle spese o del miglioramento.
Molti altri casi di privilegi speciali li troviamo elencati del codice civile dall'articolo 2755 all'articolo 2769.
Se la legge non dispone diversamente, i privilegi speciali hanno diritto di seguito; ciò vuol dire che anche in caso di alienazione dei beni oggetto del privilegio questo potrà esercitarsi anche nei confronti dei terzi acquirenti;
Diversamente accade per il privilegio generale; qui il privilegio è riconosciuto dalla legge indipendentemente dal rapporto che può intercorre col bene mobile che ne è oggetto; in altre parole è riconosciuta una particolare importanza alla causa del credito per sé stessa, e per questo motivo si è scelto di non legare il privilegio con particolare bene mobile, ma di estenderlo a tutti beni mobili del debitore.

Parlando delle cause legittime di prelazione abbiamo sottolineato il fatto che il creditore che ne gode è preferito rispetto gli altri creditori in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore; specifichiamo adesso che questa preferenza è accordata soprattutto sui creditori chirografari che sono quelli non garantiti; rispetto a questi creditori è quindi facile stabilire chi dovrà essere preferito.

Ma che cosa accade se vi sono più creditori privilegiati oppure se vi sono più creditori che vantano diverse cause di prelazione sui beni del debitore?

Il codice civile risolve tutti questi problemi dettando una analitica disciplina per risolvere i conflitti che possono sorgere tra più creditori privilegiati o tra più creditori tutti forniti di cause legittime di prelazione. Cerchiamo di schematizzare l'intricata materia nella tabella qui sotto.

ordine tra le cause legittime di prelazione

credito con privilegio speciale immobiliare ----> prevale sul credito garantito da ipoteca
credito con privilegio speciale mobiliare <---- non prevale sul credito garantito da pegno

I casi riportati in tabella sono quelli previsti dall'articolo 2748 del codice civile e sono validi in via generale, nel senso che possono essere derogati da speciali disposizioni di legge che dispongano diversamente.

Occupiamoci adesso dell'ordine tra i vari privilegi, in altre parole vogliamo sapere quale tra più crediti tutti assistiti da privilegio, deve essere preferito in sede di esecuzione sui beni del debitore.

ordine tra i privilegi mobiliari generali o speciali
(art. 2777 c.c.)

se vi sono più crediti assistiti da privilegio generale o speciale mobiliare devono essere soddisfatti nel seguente ordine

1. i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia; questi ultimi sono preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca
2. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato
3. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia
4. i i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana o delle cooperative di lavoro

L'articolo 2778 del codice civile si occupa, invece, dell'ordine dei privilegi relativi ai soli beni mobili; anche questo articolo determina l'ordine tra i privilegi mobiliari (generali o speciali che siano) stabilendo 20 casi; come abbiamo già visto nell'ipotesi riportata in tabella, il credito garantito da privilegio di cui al punto 1. prevale su quello di cui al punto 2, quello del punto 2 su quello del punto 3 e così via sino ad arrivare all'ultima ipotesi, la ventesima, che rappresenta il credito meno garantito.
In ogni caso lo stesso articolo 2778 fa salvo quanto stabilito  dall'articolo 2777; in altre parole bisognerà prima soddisfare i creditori di cui all'articolo 2777 e solo dopo aver soddisfatto questi ultimi si potrà seguire l'ordine di cui all'articolo 2778.

Sempre seguendo la stessa tecnica l'articolo 2780 del codice civile si occupa dell'ordine tra i vari privilegi immobiliari.

Se poi  concorrono più creditori tutti egualmente privilegiati, l'articolo 2782 del codice civile stabilisce che questi saranno soddisfatti in proporzione dell'importo del loro credito.

Potrebbe darsi, infine, che la legge non stabilisca l'ordine di preferenza relativo a un credito privilegiato; in questo caso l'articolo 2783 dispone che questo credito si ponga come ultimo dietro agli altri crediti privilegiati di cui è stabilito l'ordine di preferenza.

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