Articolo 2748. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e
alle ipoteche.
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni
mobili non puņ esercitarsi in pregiudizio del creditore
pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai
creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
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