Articolo 2777. Preferenza delle spese di giustizia ed altri crediti.
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e
2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti
aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751 bis
nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro
credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia
ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751 bis.
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