Articolo 2778. Ordine degli altri privilegi sui mobili.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
[3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766] 1;
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;
[9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766] 2;
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articolo 2764 e articolo 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.
1 Numero abrogato dall'art. 161, d.lg. 1.9.1993, n. 385.
2 Numero abrogato dall'art. 161, d.lg. 1.9.1993, n. 385.
 

 

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