Articolo 2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e
miglioramento.
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione
o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi,
purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o
le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese
sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non
è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme
stabilite per la vendita del pegno.
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