Le condizioni per la celebrazione del matrimonio
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(in corsivo i collegamenti ipertestuali)
Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste
dal codice civile agli articoli 84 e seguenti.
Possiamo distinguerle in:
Cominciamo ad occuparci delle condizioni che devono sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio.
maggiore età |
per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il tribunale può decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni |
libertà di stato |
non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. È chiaro che il vincolo non sussiste quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci |
capacità di intendere e di volere |
non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente |
divieto temporaneo di nuove nozze |
la donna che sia stata già sposata non può
contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'
annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio.
Il divieto è stato introdotto per evitare incertezze sulla paternità di un eventuale
figlio nato dopo il matrimonio. |
Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti.
rapporto di parentela, affinità, adozione
e affiliazione |
non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è pero sempre assoluto; il tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, gli affini in linea collaterale in secondo grado, intendano sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrarsi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo |
delitto |
secondo l'articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva |
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