Articolo 89. Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo
trecento giorni dallo scioglimento , dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio
siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f),
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi .
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo
stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano
le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma
quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
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