Articolo 88. Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone
delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza
di proscioglimento.
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