Giurisprudenza.

 

Trib. Minorenni Caltanissetta Decreto, 26-10-2017

L'autorizzazione al matrimonio del minore con più di 16 anni può essere negata solo se sia accertato che la sua volontà non sia libera, ma sia stata condizionata da deficit cognitivi o da altri fattori esterni.

FONTI  Quotidiano Giuridico, 2017 

 

Un matrimonio contratto all’estero con uno straniero legale nello Stato in cui è stato contratto e invalido secondo il nostro diritto per violazione dell’art. 86 ( libertà di stato)  non è automaticamente invalido ma deve essere impugnato.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 13-04-2001, n. 5537

Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto - in violazione dell'art. 86 c.c. - da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il p.m.) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità.

Ne consegue che - stante il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 lett. c) del d.lg. n. 286 del 1998 per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana - è illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all'estero, con cittadino italiano, benché quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non potendo il matrimonio celebrato all'estero considerarsi immediatamente privo di effetti dall'autorità amministrativa finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio.

FONTI  Famiglia e Diritto, 2002, 2, 154.

Una massima interessante perché si riferisce anche ai rapporti tra interdizione e amministrazione di sostegno. Non si possono applicare le stesse regole  previste per l’impugnazione del matrimonio dell’interdetto ( art. 85) per impugnare il matrimonio di chi è affidato a un amministratore di sostegno.

Cass. civ. Sez. I, 11-05-2017, n. 11536

Posto che le disposizioni in materia di interdizione non sono suscettibili di generalizzata estensione analogica all'amministrazione di sostegno, atteso che quest'ultimo istituto ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza a chi si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi, comprimendone nella minor misura possibile la capacità di agire, non sussiste la legittimazione all'impugnazione del matrimonio degli eredi di chi, al momento delle nozze, versava in stato di incapacità naturale, essendo stato designato solo successivamente un amministratore di sostegno, e sia deceduto senza aver proposto tale azione.

FONTI  Foro It., 2017, 6, 1, 1905 

 

Altra massima tratta dalla stessa sentenza.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-05-2017, n. 11536

Il divieto per l'interdetto di contrarre matrimonio stabilito dall'art. 85 c.c. e il relativo regime di invalidità matrimoniale di cui all'art. 119 c.c. non possono essere estesi, neppure per analogia, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, posto che i sottostanti istituti di protezione si collocano su piani totalmente diversi. Le finalità di protezione del soggetto incapace devono, nell'amministrazione di sostegno, trovare fondamento e tutela in un individualizzato provvedimento del giudice tutelare. Anche nei casi in cui, in circostanze eccezionalmente gravi e nel suo esclusivo interesse, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia imposto divieto di contrarre matrimonio, è da escludersi che questo possa poi essere impugnato ai sensi dell'art. 119 c.c., potendosi in tal caso ricorrere unicamente all'impugnazione di cui all'art. 120 c.c., ovvero all'azione di annullamento ad opera dell'amministratore di sostegno. FONTI Famiglia e Diritto, 2017, 11, 953 nota di Danovi

 

I rapporti tra l’ordinamento canonico e quello civile, in merito a un tema delicato, le prove raccolte nel giudizio canonico.

Corte d'Appello Catania Sez. I Sent., 08-03-2018

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non richiede un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno.

FONTI  Massima redazionale De Agostini giuridica , 2018 

La trasmissibilità dell’azione di impugnativa di un matrimonio.

Cass. civ. Sez. II Sent., 28-02-2018, n. 4653

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c. , non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013)

FONTI  CED Cassazione, 2018 


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