Giurisprudenza.
Trib. Minorenni Caltanissetta Decreto, 26-10-2017
L'autorizzazione al matrimonio del minore con più
di 16 anni può essere negata solo se sia accertato che la sua volontà
non sia libera, ma sia stata condizionata da deficit cognitivi o da
altri fattori esterni.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2017
Un matrimonio contratto all’estero con
uno straniero legale nello Stato in cui è stato contratto e invalido
secondo il nostro diritto per violazione dell’art. 86 ( libertà di
stato) non è automaticamente
invalido ma deve essere impugnato.
Cass. civ. Sez. I, 13-04-2001, n. 5537
Il matrimonio celebrato all'estero tra
cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste
dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e,
quantunque sia stato contratto - in violazione dell'art. 86 c.c. - da
chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché
non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il
p.m.) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità.
Ne consegue che - stante il divieto di
espulsione previsto dall'art. 19 lett. c) del d.lg. n. 286 del 1998 per
gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana - è
illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina
straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all'estero, con
cittadino italiano, benché quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio
precedente, non potendo il matrimonio celebrato all'estero considerarsi
immediatamente privo di effetti dall'autorità amministrativa finché non
sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con
efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio.
FONTI Famiglia e Diritto, 2002,
2, 154.
Una massima interessante perché si riferisce anche ai rapporti tra
interdizione e amministrazione di sostegno. Non si possono applicare le
stesse regole previste per
l’impugnazione del matrimonio dell’interdetto ( art. 85) per impugnare
il matrimonio di chi è affidato a un amministratore di sostegno.
Cass. civ. Sez. I, 11-05-2017, n. 11536
Posto che le disposizioni in materia
di interdizione non sono suscettibili di generalizzata estensione
analogica all'amministrazione di sostegno, atteso che quest'ultimo
istituto ha la finalità di offrire uno strumento di assistenza a chi si
trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri
interessi, comprimendone nella minor misura possibile la capacità di
agire, non sussiste la legittimazione all'impugnazione del matrimonio
degli eredi di chi, al momento delle nozze, versava in stato di
incapacità naturale, essendo stato designato solo successivamente un
amministratore di sostegno, e sia deceduto senza aver proposto tale
azione.
FONTI Foro It., 2017, 6, 1,
1905
Altra massima tratta dalla stessa
sentenza.
Cass. civ. Sez. I, 11-05-2017, n. 11536
Il divieto per l'interdetto di
contrarre matrimonio stabilito dall'art. 85 c.c. e il relativo regime di
invalidità matrimoniale di cui all'art. 119 c.c. non possono essere
estesi, neppure per analogia, al beneficiario dell'amministrazione di
sostegno, posto che i sottostanti istituti di protezione si collocano su
piani totalmente diversi. Le finalità di protezione del soggetto
incapace devono, nell'amministrazione di sostegno, trovare fondamento e
tutela in un individualizzato provvedimento del giudice tutelare. Anche
nei casi in cui, in circostanze eccezionalmente gravi e nel suo
esclusivo interesse, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
sia imposto divieto di contrarre matrimonio, è da escludersi che questo
possa poi essere impugnato ai sensi dell'art. 119 c.c., potendosi in tal
caso ricorrere unicamente all'impugnazione di cui all'art. 120 c.c.,
ovvero all'azione di annullamento ad opera dell'amministratore di
sostegno. FONTI Famiglia e Diritto, 2017, 11, 953 nota di Danovi
I rapporti tra l’ordinamento canonico e quello civile, in merito a un
tema delicato, le prove raccolte nel giudizio canonico.
Corte d'Appello Catania Sez. I Sent.,
08-03-2018
La delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio non richiede un'indagine sulla
psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova
ammessi dall'ordinamento interno.
FONTI Massima redazionale De
Agostini giuridica , 2018
La trasmissibilità dell’azione di impugnativa di un matrimonio.
Cass. civ. Sez. II
Sent., 28-02-2018, n. 4653 In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c. , non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013) FONTI CED Cassazione, 2018 |
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