Articolo 85. Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull’istanza non sia passata in giudicato.
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