Le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio dev'essere preceduto dalla pubblicazione, che consiste dell'affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno dei coniugi, di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione (articolo 93 c.c.)

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La pubblicazione deve essere richiesta da ambedue gli sposi o da persona da loro incaricata.

Scopo la pubblicazione è quello di rendere di pubblico dominio la futura celebrazione del matrimonio; in tal modo, chiunque vi abbia interesse potrà fare opposizione al matrimonio ove sussistano impedimenti.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che sia compiuta la pubblicazione.
In alcuni casi si può evitare la pubblicazione o ridurre il termine; l'articolo 100 del codice civile si riferisce espressamente all'esistenza di gravi motivi che possono portare alla riduzione o addirittura alla soppressione della pubblicazione; ancora l'articolo 101 stabilisce che nel caso in cui uno dei coniugi versi in imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile procedere alla celebrazione del matrimonio omettendo la pubblicazione.

la celebrazione matrimonio ( articoli 106 e 107 c.c.) avviene nella casa comunale dove fu fatta richiesta di pubblicazione
davanti all'ufficiale di stato civile ed in forma pubblica

L'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni riceve le dichiarazioni delle parti che si vogliono sposare, e in seguito le dichiara unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio non può essere sottoposto a termine o a condizione, è quindi un actus legitimus, ma nel caso in cui queste vengano comunque inserite si hanno per non apposte.

il matrimonio per procura
(Art. 111 c.c.)

è possibile il matrimonio per procura previsto dall'articolo 111 del codice civile. Osserviamo subito che la " procura " di cui all'articolo 111 non ha nulla a che vedere con la procura intesa come atto attraverso il quale si conferisce il potere di rappresentanza. In questo caso il procuratore riveste la figura di nuncius, cioè di semplice portatore della volontà della parte senza che con quest'ultima vi possa interferire

L'ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di celebrare matrimonio in presenza delle condizioni previste dalla legge. Secondo l'articolo 112 del codice civile il rifiuto può legittimamente aversi solo quando vi sia una causa ammessa alla legge, come, ad esempio, il rapporto di parentela tra le parti.

consideriamo, infine, che l'articolo 113 del codice civile ritiene valido il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

La validità è però subordinata a due condizioni:

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