Articolo 93. Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta
dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un
atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e
la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome
del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la
legge vieta questa menzione.
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