Articolo 111. Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si
trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il
matrimonio per procura .
La celebrazione del matrimonio per procura puņ anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione č concessa con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La procura deve contenere la indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non puņ essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni
da quello in cui la procura č stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione.
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