Giurisprudenza.
Corte cost., 15-04-2010, n. 138
E' inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis e 156-bis c.c., impugnati, in relazione agli artt. 2 e 117,
primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello
stesso sesso. I rimettenti hanno, infatti, richiesto una pronunzia
additiva non costituzionalmente obbligata, poiché l'art. 2 Cost. non
impone di pervenire ad una declaratoria d'illegittimità della normativa
censurata, estendendo alle unioni omosessuali la disciplina del
matrimonio civile per colmare il vuoto conseguente al fatto che il
legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.
Sebbene nella nozione di formazione sociale di cui al menzionato
parametro sia da annoverare anche l'unione omosessuale, spetta al
Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare
le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali,
restando riservata alla Corte, attraverso il controllo di
ragionevolezza, la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche
situazioni, per le quali può riscontrarsi la necessità di un trattamento
omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia
omosessuale. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost., vengono in rilievo, quali norme interposte, per il principio di
specialità, gli artt. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i quali
non impongono la piena equiparazione delle unioni omosessuali e delle
unioni matrimoniali tra uomo e donna, poiché il rinvio alle leggi
nazionali conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del
Parlamento.
FONTI
In certi casi molto gravi è possibile omettere la pubblicazione del
matrimonio
Trib. Napoli, 02-02-1996
La sottoposizione di soggetti nubendi
alle "misure di protezione" previste per i familiari dei c.d.
"collaboratori di giustizia" costituisce "causa gravissima" ex art. 100
comma 2 c.c. tale da consentire, ai sensi della detta norma, l'omissione
della "pubblicazione".
FONTI Famiglia e Diritto, 1996
Il matrimonio in video conferenza
valido per un ordinamento straniero è valido anche in Italia o invalido
perché contrasta con l’ordine pubblico?
Il matrimonio celebrato via Skype
secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non
contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto
matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo
considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi
in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine
pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista
dall'ordinamento italiano.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2016
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