Articolo 107. Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato
civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi
degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente,
l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite
in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
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