La mora del debitore |
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Il debitore è in mora quando ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Vediamo quindi a quali condizioni si può parlare correttamente di mora del debitore:
il debitore è costituito in mora |
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Per la costruzione mora è normalmente necessario un atto scritto, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un immediata costituzione in mora. In ogni caso la costituzione in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).
Ma quali sono gli effetti della costituzione in mora?
Vediamoli qui sotto:
Gli effetti della costituzione in mora si sostanziano principalmente nel
risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore avrà
provocato. È certo, però, che in molti casi è difficile distinguere tra ritardo
nell'adempimento, che permette comunque al creditore di ottenere quanto gli è
dovuto, e inadempimento vero e proprio.
Potrebbe darsi, infatti, che il debitore non adempia l'obbligazione per delle
difficoltà temporanee in cui è incorso, ma potrebbe anche darsi che questo
ritardo non sia altro che vero e proprio inadempimento; la differenza è
importante perché diverse, almeno dal punto di vista quantitativo, sono le
conseguenze tra il semplice ritardo e il vero e proprio inadempimento.
In certi casi però è la stessa legge che ci risolve ogni dubbio indicando i casi
in cui il ritardo produce un vero e proprio inadempimento, come nei casi di:
obbligazioni negative |
nelle obbligazioni negative ogni fatto compiuto in
violazione di esse costituisce inadempimento (art.
1222 c.c.); poiché questo
tipo di obbligazioni consistono in un " non fare " si violano
con" il fare" l'attività vietata. È quindi evidente che in questi casi non è possibile configurare un ritardo nell'adempimento |
termine essenziale |
quando la prestazione deve essere necessariamente eseguita entro un determinato termine (art. 1457 c.c.), scaduto il quale il creditore non ha interesse all'esecuzione dell'obbligazione; la scadenza del termine senza che l'obbligazione sia stata eseguita comporterà immediato inadempimento ( es. consegnare un vestito per carnevale) |
Verificatasi la mora il debitore si trova esposto a tutte le conseguenze
sfavorevoli previste dalla legge. Tuttavia queste conseguenze possono essere
evitate attraverso la purgazione della mora.
Questa può aversi in diverse circostanze, come quando il creditore concede una
dilazione del pagamento al debitore, oppure quando il creditore rinunzia al
credito o semplicemente alla mora.
Con la purgazione della mora ne terminano gli effetti sfavorevoli con la cessazione del decorso degli effetti moratori, e del rischio dell'impossibilità sopravvenuta in capo al debitore.
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