La mora del debitore

 

 

Video, mora del debitore

nozione

indica la situazione in cui il debitore senza giustificato motivo ritarda l'adempimento


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Il debitore è in mora quando ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

Vediamo quindi a quali condizioni si può parlare correttamente di mora del debitore:

il debitore è costituito in mora
(art. 1219 c.c.)

quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona)
quando senza che sia necessaria alcuna intimazione (mora ex re) :
1. il debito deriva da fatto illecito; in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito
2. il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere
3. quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore

Per la costruzione mora è normalmente necessario un atto scritto, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un immediata costituzione in mora. In ogni caso la costituzione in mora interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).

Ma quali sono gli effetti della costituzione in mora?

Vediamoli qui sotto:

  1. in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore quest'ultimo dovrà comunque risarcire i danni al creditore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore (art. 1221 c.c.);
  2. il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento (art. 1223 c.c.).

Gli effetti della costituzione in mora si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore avrà provocato. È certo, però, che in molti casi è difficile distinguere tra ritardo nell'adempimento, che permette comunque al creditore di ottenere quanto gli è dovuto, e inadempimento vero e proprio.
Potrebbe darsi, infatti, che il debitore non adempia l'obbligazione per delle difficoltà temporanee in cui è incorso, ma potrebbe anche darsi che questo ritardo non sia altro che vero e proprio inadempimento; la differenza è importante perché diverse, almeno dal punto di vista quantitativo, sono le conseguenze tra il semplice ritardo e il vero e proprio inadempimento.
In certi casi però è la stessa legge che ci risolve ogni dubbio indicando i casi in cui il ritardo produce un vero e proprio inadempimento, come nei casi di:

obbligazioni negative

nelle obbligazioni negative ogni fatto compiuto in violazione di esse costituisce inadempimento (art. 1222 c.c.); poiché questo tipo di obbligazioni  consistono in un " non fare " si violano con" il fare" l'attività vietata.
È quindi evidente che in questi casi non è possibile configurare un ritardo nell'adempimento

termine essenziale

quando la prestazione deve essere necessariamente eseguita entro un determinato termine (art. 1457 c.c.), scaduto il quale il creditore non ha interesse all'esecuzione dell'obbligazione; la scadenza del termine senza che l'obbligazione sia stata eseguita comporterà immediato inadempimento ( es. consegnare un vestito per carnevale)

Verificatasi la mora il debitore si trova esposto a tutte le conseguenze sfavorevoli previste dalla legge. Tuttavia queste conseguenze possono essere evitate attraverso la purgazione della mora.
Questa può aversi in diverse circostanze, come quando il creditore concede una dilazione del pagamento al debitore, oppure quando il creditore rinunzia al credito o semplicemente alla mora.

Con la purgazione della mora ne terminano gli effetti sfavorevoli con la cessazione del decorso degli effetti moratori, e del rischio dell'impossibilità sopravvenuta in capo al debitore.

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